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Procura Generale Cagliari - Ministero della Giustizia

Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Cagliari

Le nostre competenze: l’art. 655 c.p.p e l’esecuzione dei provvedimenti di confisca.

La strada segnata da Giovanni Falcone “segui i soldi e colpisci il sistema”: la nuova frontiera della sanzione penale e della prevenzione delle forme di pericolosità sociale. Brevi cenni

 

  1.  La competenza della Procura generale.

Al fine di dare piena attuazione a quanto prescritto dall’art. 655 c.p.p. (rubricato “funzioni del Pubblico Ministero”), questo Ufficio esegue le confische disposte con le sentenze pronunciate in grado d’appello (comportanti riforma sostanziale e passate in giudicato), ovvero imposte con gli altri provvedimenti emessi dalla Corte d’Appello di Cagliari quale Giudice dell’esecuzione e conosce un’apertura internazionale per effetto delle istanze di cooperazione trasmesse dai Paesi aderenti all’Unione Europea.

In particolare, il procedimento ablatorio si dipana attraverso un sistema binario, che trova origine nella trasmissione della decisione irrevocabile da parte delle competenti strutture amministrative della Corte d’Appello di Cagliari, per poi approdare alla formale iscrizione all’interno dell’applicativo ministeriale Siep (in uso al servizio esecuzioni penali), nonché nel registro confische tenuto dalla Segreteria Penale.

Come anticipato, nell’ambito dei rapporti di collaborazione tra gli Stati comunitari, questa Procura Generale (quale organo centrale) è deputata all’attuazione delle richieste di apprensione reale provenienti dalle Autorità Straniere attraverso lo strumento del freezing order, contemplato dal Regolamento UE 2018/2015.

In questo caso, l’iter procedimentale viene avviato a seguito di ricezione dello specifico

formulario, con il quale il Paese richiedente sollecita il congelamento dei beni riconducibili, anche per interposta persona, al soggetto indagato o condannato.

Tale strumento, che consente la collaborazione diretta in area Schengen, presuppone il mutuo riconoscimento del titolo da parte della Corte d’appello, all’uopo investita della questione con richiesta del magistrato requirente.

A far epoca dal 2024, con la sottoscrizione del Protocollo Operativo in tema di esecuzione delle confische siglato tra Procura Generale della Repubblica di Cagliari e Guardia di Finanza – Sardegna (25 settembre 2024), l’attività ablatoria espletata da questo Ufficio ha conosciuto un significativo incremento, anche per effetto della proficua collaborazione fornita dagli operatori di polizia giudiziaria in servizio presso il Nucleo PEF-GdF Cagliari.

Siffatta attività di ausilio dei militari della Guardia di Finanza si staglia tanto sul piano esecutivo, quanto su quello relativo all’individuazione del compendio e degli assets suscettibili di apprensione in favore dello Stato.

Accanto al primo documento, si pone altresì il Protocollo PNRR e PNC-Potenziamento dell’azione istruttoria dei Gruppi interforze antimafia istituiti presso le Prefetture, sottoscritto dal Prefetto di Cagliari e dal Procuratore Generale della Repubblica di Cagliari il 12 novembre 2024.

In questa prospettiva, le indagini patrimoniali delegate ai reparti specializzati di p.g risultano indefettibili con riferimento alla fattispecie di confisca per equivalente, nell’evenienza in cui la determinazione di natura reale non sia stata preceduta da un provvedimento cautelare assistito dalla specificazione delle entità patrimoniali aggredibili.

Il ruolo centrale ascrivibile all’interazione tra l’Autorità Giudiziaria e le forze di polizia risulta ancora più pregnante con riferimento agli episodi di riciclaggio agiti mediante il ricorso alle criptovalute, assunte quale nuovo approdo degli investimenti illeciti.

Anche grazie alla piena attuazione del protocollo siglato con la Guardia di Finanza nel mese di settembre del 2024, le best practices elaborate da questa Procura generale hanno consentito di registrare un indice di crescita costante dell’attività esecutiva.

Su questo fronte si staglia la predisposizione, per effetto del nuovo Progetto organizzativo della Procura Generali della Repubblica di Cagliari, di un’apposita articolazione interna - dotata di un referente tra il personale di magistratura, coadiuvato da un’unità di personale amministrativo con compiti afferenti all’istruttoria, nonché allo studio delle questioni preliminari connesse all’esecuzione del titolo – volta ad  agevolare la realizzazione delle finalità perseguite in materia, anche attraverso i Protocolli organizzativi di cui si è detto.

         2.  Il contributo della giurisprudenza: focus sui principi.

Oggi, lo studio e la predisposizione degli ordini di esecuzione relativi alle statuizioni di confisca non può prescindere da una corretta applicazione dei più recenti arresti giurisprudenziali, considerato che la materia forma oggetto di uno studio costante da parte della Suprema Corte di cassazione, nel tentativo di fornire indirizzi interpretativi uniformi.

In quest’ottica, risulta di particolare rilievo il recente pronunciamento in tema di apprensione dei beni a carico di soggetti coinvolti nel medesimo reato, nel quale si legge che “in caso di mancata individuazone della quota di arricchimento del singolo concorrente, soccorre il criterio della ripartizione in parti uguali” (v. Cass. Sez. Un. 8 aprile 2025, n. 13783; in conformità Cass. Pen, sez. III, 6 giugno 2025, n 37624).

Proprio in relazione all’azione di contrasto della criminalità organizzata emerge la decisività dell’apporto tecnico fornito dagli operatori di polizia specializzata, al fine di individuare il valore associabile alle componenti patrimoniali suscettibili di ablazione.

Di particolare rilievo risulta, altresì, l’applicazione dello statuto della confisca “penale” in fase esecutiva, così come delineato dalla c.d riforma Cartabia, nonchè la sua armonizzazione con i principi generali di cui all’art. 25 cost e art. 2 cp, attesa la natura sanzionatoria della misura reale in discorso.

Secondo quanto disposto dal comma 1 bis dell’art.86 disp.att. c.p.p. “qualora sia stata disposta una confisca per equivalente di beni non sottoposti a sequestro o, comunque, non specificamente individuati nel provvedimento che dispone la confisca, l’esecuzione si svolge con le modalità previste per l’esecuzione delle pene pecuniarie, ferma la possibilità per il pubblico ministero di dare esecuzione al provvedimento su beni individuati successivamente”.

In estrema sintesi, il Pubblico ministero, quale organo giurisdizionale investito dal legislatore del governo sulle  modalità esecutive del titolo, nell’evenienza di una generica indicazione di equivalenza dell’ablazione dovrà: a) in prima battuta conferire espressa delega alla polizia giudiziaria ai fini della individuazione dei beni suscettibili di assoggettamento al vincolo reale, fino alla concorrenza dell’entità nummaria indicata in sentenza; b) solo in caso di esito negativo addiverrà all’emissione dell’ordinanza ingiunzione per la trasmissione al Magistrato di sorveglianza, competente ad adottare  il provvedimento di conversione.

Recentemente, l’Ufficio ha affrontato la questione con rifermento ad un delitto consumato in epoca anteriore al 10 ottobre 2022 (data di entrata in vigore della L. n. 150/2022), concludendo per l’inapplicabilità “attuale” dei meccanismi di conversione prescritti dalla novella, dato lo sbarramento rappresentato dall’irretroattività della norma sfavorevole, quale è, appunto, la disciplina in esame.

Infine, è rilevante sottolineare come un ruolo centrale nella lotta alla criminalità, anche e sopprattutto nelle forme organizzate, venga giocato dall’Agenzia Nazionale per la gestione dei beni sequestrate e confiscate (istituita con il c.d Codice antimafia).

Invero, il dialogo costante e fattivo tra gli Uffici requirenti e l’Agenzia consente di concretizzare gli obiettivi perseguiti dal legislatore, in dimensione sincrona sia sul piano dell’effetto ripristinatorio, che di quello sanzionatorio correlati all’esecuzione della misura penale, senza comunque tralasciare il rilevante impatto della confisca di prevenzione in ordine alla categoria dei soggetti “socialmente pericolosi”.

In estrema sintesi, e a chiosa di questa breve digressione, può certamente afferarsi come le misure di natura patrimoniale assumano, sempre più, la funzione di strumenti posti a presidio della legalità!
 

Articolo scritto e curato dalla

Dott.ssa Veronica Dongiovanni

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